Decreto Antiriciclaggio: comunicazione titolare effettivo

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Entro l’11 dicembre 2023 le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust dovranno confrontarsi per la prima volta con un nuovo adempimento previsto dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio).

In particolare, tale adempimento riguarda tutte le società di capitali (srl, spa, sapa) e le società cooperative, incluse quelle costituite in forma di società tra professionisti (STP). Rimangono invece esclusi gli studi associati e le STP costituite in forma di società di persone. I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al Registro delle Imprese il titolare effettivo, ossia la persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo sull’attività. È possibile che esistano anche più titolari effettivi, ma deve trattarsi sempre di persone fisiche.

Ogni variazione del titolare effettivo andrà poi trasmessa entro 30 giorni e, annualmente, in occasione del deposito del bilancio di esercizio, dovrà essere comunicata la conferma dei dati. La pratica va presentata presso la Camera di Commercio territorialmente competente per la sede legale e, a differenza di altre, deve necessariamente essere firmata digitalmente dal rappresentante legale; la sola trasmissione della stessa può essere delegata a un intermediario abilitato.

L’individuazione del titolare effettivo per le società di capitali va effettuato secondo i criteri stabiliti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007. Il primo criterio da prendere in considerazione è l’individuazione della persona fisica che detiene la proprietà, diretta o indiretta, di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Solo nel caso in cui tale criterio non abbia permesso di individuare alcun titolare effettivo (per la presenza di una base sociale non ristretta), si passa all’applicazione del secondo criterio, ossia l’individuazione della persona fisica alla quale in ultima istanza è attribuibile il controllo della società in base a:

  • controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società.

Se neanche in base a questo criterio si riesce a individuare almeno una persona fisica come titolare effettivo della società, allora si ricorre al cosiddetto criterio residuale, in base al quale il titolare effettivo è la persona fisica in possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Per quanto riguarda le cooperative, invece, il titolare effettivo viene identificato sulla base di quest’ultimo criterio, in virtù del fatto che il modello cooperativo, strutturalmente, non prevede l’esercizio del controllo. In altre parole per le STP in forma cooperativa il titolare effettivo va individuato nella figura del Presidente e, eventualmente, in quella di altri amministratori dotati del potere di rappresentanza legale della società.