Dal 5 luglio 2021 al via le istanze per contributo a fondo perduto alternativo

Condividi su:

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 175776/2021 del 2 luglio 2021 stabilisce le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto “alternativo” (o “aggiuntivo”) a quello automatico previsto dal decreto Sostegni Bis.

Il contributo, previsto anche a favore dei liberi professionisti (sia in forma singola che associata o societaria), è commisurato alla differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 20220.

Per usufruire del contributo occorre rispettare due condizioni oggettive:

  • che il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile afferente al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
  • avere una partita iva attiva alla data del 25 maggio 2021.

Una volta verificato il possesso di questi due requisiti, la norma prevede che il contributo venga erogato seguendo un “doppio binario”.

Coloro che hanno già ricevuto il summenzionato contributo a fondo perduto automatico, infatti, potranno beneficiare dell’ulteriore contributo (in questo caso “aggiuntivo”) unicamente nel caso in cui la differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 sia maggiore della differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 e quello del periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

In questo caso si avrà diritto a percepire una integrazione di quanto già corrisposto, in misura pari alla suddetta differenza moltiplicata per gli specifici coefficienti dimensionali contemplati dal primo decreto Sostegni.

Chi, invece, non ha usufruito del contributo automatico potrà richiedere il nuovo contributo (in questo caso “alternativo”), in un ammontare determinato moltiplicando la differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per un coefficiente dimensionale individuato dalla norma in base al volume dei compensi realizzati nel 2019, ovvero:

  • il 90% se essi non superano 100mila euro;
  • il 70% oltre 100mila e fino a 400mila euro;
  • il 50% se oltrepassano 400mila ma non 1 milione di euro;
  • il 40% se eccedono 1 milione ma non 5 milioni di euro;
  • il 30% se sono maggiori di 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
  • il 30% se sono maggiori di 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso il contributo massimo erogabile non potrà superare il valore di 150mila euro.
Sarà possibile richiedere il contributo trasmettendo, a partire dal 5 luglio e fino al 2 settembre, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, mediante l’invio telematico (direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate) dello specifico modello reso disponibile dalla stessa Agenzia.