Assolvere al debito formativo ECM: istruzioni per l’uso

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Siamo giunti a metà del triennio formativo 2017 2019, pertanto vorrei esporre sinteticamente l’attuale situazione in tema di crediti ECM, per fornire pratiche indicazioni finalizzate all’assolvimento del debito formativo.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) aveva già annunciato la possibilità per i professionisti sanitari che non avevano raggiunto la quota di crediti previsti, di recuperare il debito formativo del triennio 2014-2016 grazie ai crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, se utilizzati quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.
Nel corso della riunione del gennaio 2018, la CNFC ha confermato la possibilità di effettuare la traslazione dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo, entro e non oltre il 31 dicembre 2018 Il professionista dovrà però effettuare l’operazione autonomamente, all’interno dell’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. previa registrazione, inserendo i propri dati personali e indicando la federazione di appartenenza. Nel nostro caso, FNOMCeO, e successivamente il proprio ordine provinciale e il numero di iscrizione all’Albo.
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è stato fissato nuovamente in 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Un ulteriore riduzione di 15 crediti è prevista per coloro che nel precedente triennio hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale.
Vincoli sull’acquisizione dei crediti: la CNFC da un lato ha abolito i limiti temporali minimi e massimi di acquisizione crediti annui, pertanto sarà possibile soddisfare il proprio obbligo formativo triennale anche in un solo anno, fermo restando che, ciascun docente/relatore/tutor non può acquisire più di 50 crediti per ogni singolo evento. Per quanto riguarda le tipologie di formazione ECM attraverso cui acquisire i crediti, il professionista deve svolgere almeno il 40% della formazione tramite eventi accreditati da Provider, ma ha la possibilità di acquisire crediti anche attraverso altre tipologie di formazione ECM, ovvero tramite “autoformazione individuale” ovvero l’apprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di e monografie senza test di valutazione. I crediti acquisibili con questa modalità non possono eccedere il 10% del fabbisogno formativo. Sono altresì fruibili i crediti ottenuti quale “partecipante reclutato” dalle aziende sponsor, non oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo, nonché quelli in qualità di docente/relatore/tutor.
Al termine del triennio sarà necessario richiedere l’Attestato di partecipazione al programma ECM – rilasciato dal Provider, o meglio, il Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo, rilasciato dagli Ordini e dai Collegi professionali.
Su questo tema nel mese scorso il presidente della FNOMCeO Anelli, tramite una nota inviata ai presidenti di Ordine e CAO, ha ribadito come l’aggiornamento costituisca un requisito indispensabile per svolgere attività professionale, e come il Codice di Deontologia Medica preveda che “il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua, assolvendo agli obblighi formativi, mentre l’Ordine ha il compito di certificare agli iscritti i crediti acquisiti e valutare eventuali inadempienze, invitando quindi gli Ordini territoriali a sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo“. Tanto più in considerazione dei risvolti assicurativi, importantissimi, in tema di responsabilità.

Questa puntualizzazione è stata interpretata da alcuni osservatori come un periodo finale di tolleranza intravvedendo all’orizzonte possibili sanzioni, prontamente smentite proprio dal presidente Anelli, ma in ogni caso, l’alert è decisamente chiaro!

Segnalo infine che l’Agenas, tramite i propri esperti e consulenti, da tempo sta lavorando alla stesura di un nuovo “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario“. Uno strumento che vedrà probabilmente l’inserimento di importanti innovazioni e adempimenti per il professionista sanitario e che è stato possibile consultare solo recentemente, grazie alla decisione dell’agenzia di condividere pubblicamente il documento stesso. Sarà cura di ANDI prendere atto delle linee di indirizzo contenute e, nel caso, proporre alcune osservazioni, pur nei limiti dell’esiguo tempo a disposizione.
Infine, ANDI si adopererà in stretta collaborazione con i dipartimenti regionali e le sezioni provinciali per supportare i propri associati a orientarsi nell’attuale sistema ECM, purtroppo ancora molto burocratizzato.

Virginio Bobba
Segretario Culturale Nazionale ANDI