Il punto del Segretario culturale nazionale, Bruno Oliva, sulla formazione continua

Termina il 31/12/2022 il triennio formativo 2020/2022. L’obbligo formativo triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2020-2022, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

DELIBERA C.N.F.C. BONUS CREDITI ECM

La CNFC nella riunione dell’8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, ha provveduto all’applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti
di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina.

Tale bonus è visualizzabile all’interno dell’area riservata di ogni singolo professionista presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

DELIBERA C.N.F.C. FORMAZIONE ECM IN RADIOPROTEZIONE TRIENNIO 2020/2022

La CNFC, visto l’art. 162 “Formazione” del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 – “attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, visto il comma 2 dell’art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: “i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del
paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”, visto il comma 4 dell’art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare
almeno il 10% per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri
pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e
per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”, delibera
che a) l’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente” è ricompreso nel n. 27: “Sicurezza e igiene negliambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate, b) le percentuali indicate dal comma 4
dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale, c) I crediti formativi utili al soddisfacimento dell’obbligo in materia di radioprotezione del paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato
ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.