Accesso al credito

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Come può il professionista fare fronte nell’immediatezza alla carenza momentanea di liquidità dovuta al  Covid-19?

L’articolo 13 del decreto liquidità ha esteso l’operatività del Fondo centrale di garanzia anche a favore dei liberi professionisti purché la loro attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, senza la necessità di dimostrare la sussistenza del danno daCovid-19 (dichiarazione autocertificata)   

La garanzia del fondo è pari al   100% ed i nuovi finanziamenti sono concessi da banche, intermediari finanziari, purché tali finanziamenti

  1. prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
  2. abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi;
  3. un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, comunque  non superiore a 25.000,00 euro.