Come si calcola la variazione di fatturato ai fini della percezione dei contributi a fondo perduto per i soggetti che operano sia individualmente che all’interno di una associazione professionale

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La risposta a interpello fornita dall’Amministrazione Finanziaria riguarda il caso di un professionista (in questo caso avvocato, ma è riferibile a tutti i liberi professionisti) che nel 2019 ha operato come professionista singolo mentre nel 2020, dopo aver costituito una associazione professionale insieme ad altri colleghi, ha operato sia attraverso l’associazione che mediante la propria partita IVA individuale.

L’istante, quindi, osservando che “la norma non fa alcun riferimento ai soggetti titolari di partita IVA individuale e che partecipano contemporaneamente a una Associazione Professionale”, chiede di poter calcolare la variazione di fatturato tra 2019 e 2020 facendo esclusivo riferimento alle fatture da lui emesse, ovvero senza considerare il volume d’affari riconducibile all’associazione professionale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è assai articolata, ma ineccepibile rispetto alla logica seguita, che trae origine dalle finalità dei contributi a fondo perduto disciplinati dalla legislazione emergenziale.

In sintesi:

  • il professionista istante dovrà verificare la condizione del calo del fatturato 2020 rispetto al 2019, “avendo riguardo esclusivamente al fatturato ed ai compensi relativi ai clienti che gestisce in via autonoma rispetto a quelli confluiti” nell’associazione professionale;
  • l’associazione professionale, al contempo, potrà verificare il proprio autonomo diritto a usufruire del medesimo contributo a fondo perduto considerando “gli effetti dell’acquisizione della clientela provenienti dai professionisti” che l’hanno costituita.

La misurazione dell’ammontare del calo del fatturato ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, quindi, dovrà essere fatta con riguardo alla clientela “conferita” o meno all’associazione professionale.

Anche in questo caso, infine, l’Agenzia delle Entrate, riconoscendo le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”, dispone che la restituzione dell’eventuale contributo indebitamente percepito possa avvenire senza il pagamento delle relative sanzioni.

Andrea Dili
Dottore Commercialista