Legge Gelli Bianco, Assicurazione R.C. Professionale e Colpa grave

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Torniamo sul tema dell’assicurazione in responsabilità civile professionale, tentando di fornire adeguata risposta ad alcuni quesiti che frequentemente, in questo periodo ed in applicazione dei più recenti pronunciamenti legislativi, ci vengono sottoposti:

E’ corretto affermare che per i professionisti, nel nostro caso per gli odontoiatri, sia obbligatorio assicurarsi per la Responsabilità Civile Professionale? Quali sono i riferimenti normativi?

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 24/2017:

Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo (n.d.r. strutture sanitarie pubbliche e private) o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo  l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5,  lettera  e),  del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,  n.  137,  e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n.24/2017:

Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 (n.d.r. azione di rivalsa e azione di responsabilità amministrativa) e all’articolo 12, comma 3 (n.d.r. azione di rivalsa da parte della assicurazione), ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

La legge n. 24/2017 richiama il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 137 del 7/8/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”.

L’art. 1 del DPR 137/2012 definisce il concetto di professionista come l’esercente la professione regolamentata, cioè “l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini e collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.

L’art. 5 del DPR 137/2012 statuisce l’obbligo assicurativo per tutti i professionisti: “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso…”.

Tale obbligo, la cui violazione avrebbe costituito un illecito disciplinare (art. 5, comma 2),  sarebbe dovuto diventare efficace dopo dodici mesi dall’entrata in vigore del DPR 137/2012 (art. 5, comma 3). Tuttavia, la successiva entrata in vigore del D.L. n. 158 del 13/9/2012, c.d. Decreto Balduzzi, aveva sospeso, di fatto, la entrata in vigore dell’obbligo assicurativo di cui al DPR 137/2012, demandando ad apposito Decreto del Presidente della Repubblica “su proposta del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze … le  procedure  e  i  requisiti  minimi  e  uniformi  per l’idoneità  dei  relativi  contratti…”, in conformità ai principi ivi espressi.

Su richiesta del Ministero della Salute, il Consiglio di Stato, con parere n. 486/2015 (numero Affare 2741/2014), interveniva sul punto per dichiarare che, in assenza del regolamento ministeriale di cui al D.L. n. 158/2012, convertito con modifiche nella legge n. 189/2012, non poteva considerarsi vigente alcun obbligo assicurativo per l’esercente la professione sanitaria.

Successivamente, interveniva la legge n. 24/2017 per confermare l’obbligo assicurativo (cfr art. 10, comma 2), seppur richiamando la normativa di cui sopra, che – per i motivi esposti – di fatto non prevedeva alcun obbligo assicurativo, in mancanza del regolamento ministeriale.

Infatti, all’art. 10, comma 6, la legge n. 24/2017 prevedeva la delega al Governo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione dei “…requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie …”.

Infine, la legge n. 3/2018, c.d. Legge Lorenzin, art. 11, comma 2, interveniva in abrogazione dei commi 2 e 4 dell’art. 3 del D.L. Balduzzi, laddove prevedevano e disciplinavano l’emanazione di un DPR finalizzato ad agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, che disciplinasse procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti.

L’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria può dirsi, pertanto, vigente per effetto della legge n. 24/2017 e del successivo “correttivo” della legge n. 3/2018 che abroga l’art. 3 del D.L. n. 158/2012, convertivo in legge n. 189/2012, richiamato nella legge n. 24/2017, per cui l’obbligo assicurativo è vigente anche in forza del DPR n. 137/2012.

Resta, tuttavia, ancora aperta la questione relativa a quale tipologia di copertura assicurativa siano obbligati a stipulare gli esercenti la professione sanitaria.

I decreti attuativi previsti dalla Legge Gelli (ormai da oltre 5 anni) in tema di assicurazione non sono ancora stati pubblicati, seppure di recente oggetto di confronto nelle competenti sedi istituzionali (parere del Consiglio di Stato n. 947/2022 sullo schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico del febbraio 2022).

Gli esercenti la professione sanitaria (dipendenti e liberi professionisti) che collaborano presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, devono provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave (art. 10, comma 3, legge n. 24/2017).

Tutti gli esercenti la professione sanitaria che operano al di fuori di una struttura sanitaria, pubblica o privata, oppure che si avvalgano della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, devono provvedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale.

Gli esercenti la professione sanitaria che operano all’interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata, in qualità di dipendenti e gli esercenti la professione sanitaria che operano all’interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata, in regime libero professionale, in adempimento di una obbligazione contrattuale assunta dalla struttura con il paziente, non sono tenuti a stipulare una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale.

Tuttavia, tale conclusione, che dovrebbe in teoria accogliere i principi ispiratori della Legge Gelli-Bianco, da un lato si scontra con quanto stabilito dal DPR 137/2012 (obbligo assicurativo per tutti i professionisti) e, dall’altro, con l’incertezza del quadro normativo determinato dalla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dalla Legge Gelli-Bianco.

Ad oggi, in conclusione, gli esercenti la professione sanitaria, dipendenti e in regime libero professionale, in adempimento di una obbligazione contrattuale assunta dalla struttura con il paziente, presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, sono tenuti a stipulare una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale e, peraltro, così facendo, si proteggono dai rischi per azione diretta contro di loro da parte del paziente.  

A cura di Paolo Coprivez e Marco L.Scarpelli, in collaborazione con il consulente Oris Broker, Avvocato Cesare Q. Fiore