Le novità del “Decreto sostegni bis” per gli Odontoiatri

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Il D.L. 73/2021, meglio conosciuto come  “Decreto sostegni bis” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021, ed è entrato in vigore il 26/05/2021.Si riportano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte, di interesse della categoria.

  • Contributo a fondo perduto – riproposto ulteriore contributo:
    È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
  • Contributo a fondo perduto – modalità alternativa di calcolo del fatturato:
    In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.
    La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
    Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:
    a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
    b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
    c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
    d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

    Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
    a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
    b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
    c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
    d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

    Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.
  • Contributo a fondo perduto – caso di riduzione del risultato economico d’esercizio:
    È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto attuativo del Mef.

    Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto attuativo, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo. L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021. In merito a questo ultimo periodo si auspica che in fase di conversione del D.L. in Legge la data del 10.09.2021 venga modificata e riportata alla naturale scadenza del 30.11.2021. In caso contrario creerebbe non pochi problemi agli operatori già subissati di scadenze da rispettare.
  • Credito d’imposta locazioni 2021 – estensione e proroga:
    Il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:
    – agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
    – a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).
  • Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente  della riscossione:
    È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
  • Proroga moratoria per le Pmi:
    Sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021.
    Esempio: per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.
  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:
    Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.