Silenzio di Unioncamere e CCIAA sui codici Ateco per le STP

Condividi su:

   La Regione Lazio, con propria circolare dello scorso mese di giugno, inoltrata alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini professionali e alle associazioni di categoria regionali, ha avuto occasione di chiarire, tra l’altro, che unicamente le attività professionali sanitarie svolte in via societaria attraverso le S.T.P. – Società tra Professionisti – dovevano essere identificate con i codici ATECO 86.23.00 e 86.22.00 nei pubblici registri tenuti dalle Camere di Commercio e che l’attribuzione di questi specifici codici spettava alle S.T.P. in via esclusiva, proprio a sottolineare “un’evidente diversità ontologica delle società che hanno per oggetto sociale attività imprenditoriali e commerciali”.

   Le Società tra Professionisti risultano infatti le sole società tenute a esercitare in via esclusiva e diretta quelle attività per le quali occorrono l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo professionale e, per tali ragioni, le sole società cui potevano essere attribuiti detti codici che identificano tipologie di attività legittimamente “esercitabili” quali – per il codice 86.23.00 – l’attività odontoiatrica.

   A seguito di ciò ANDI si è fatta parte diligente nell’invitare formalmente tutte le Camere di Commercio Regionali e la stessa Unionecamere ad “adottare ogni conseguente provvedimento in conformità dell’indicazione esplicitata nella suddetta circolare”, vale a dire:

a – il rigetto delle istanze di iscrizione con codice ATECO 86.23.00 presentate da società “aventi per oggetto attività imprenditoriali e commerciali”, quand’anche riferite ad attività odontoiatriche indirettamente gestite;

b – la revisione dei codici ATECO 86.23.00 e 86.22.00 già attribuiti a società non strutturate in forma di Società tra Professionisti, e per tali non iscritte agli Albi né esercenti in via esclusiva e diretta l’attività professionale odontoiatrica;

   L’invito formale a Unioncamere e alle CCIAA della Regione Lazio, inoltrato in data 23.06 u.s., non ha ricevuto alcun riscontro, circostanza che pare difficile imputare alla sola corrispondenza e coincidenza col periodo feriale.

  ANDI,  quale associazione sindacale di categoria, agisce in doverosa rappresentanza degli interessi generali della professione di odontoiatra che comprendono anche il controllo sulla corretta e legittima annotazione in un pubblico registro di codici che finiscono con l’identificare – di fatto se non di diritto – tanto l’“esercizio” quanto la stessa “esercitabilità” della attività oggetto della professione di odontoiatra.

ANDI attende tuttora sul punto una risposta, che ha in ogni caso provveduto – per estremo scrupolo – a risollecitare, essendo comunque determinata, nella perdurante assenza di qualsiasi riscontro, a percorrere ogni possibile iniziativa, individuabile nell’ordinamento, volta a veder risolta la problematica dei codici ATECO secondo quelle indicazioni evidenziate e ravvisabili nella circolare Regionale citata.

 Tra queste, sul piano giudiziale amministrativo, potrà innanzi tutto procedersi all’impugnare quel “silenzio”  serbato e opposto dalle CCIAA regionali sull’invito a provvedere, rivolto loro e risollecitato, oltre che a richiedere il concreto accertamento dell’obbligo di provvedere al rifiuto di nuove ulteriori iscrizioni di società non S.T.P. con annotazione del codice ATECO 86.23.00, oltre alla revisione e rettifica oggetto di pregressa iscrizione e annotazione in mancanza delle condizioni legittimanti così come individuate dalla medesima circolare regionale.

Altra contestuale iniziativa ipotizzata ed esperibile sul piano civile potrebbe essere quella di investire della problematica i vari Giudici del Registro competenti per territorio delle diverse CCIAA attraverso appositi ricorsi in sede di volontaria giurisdizione, in modo  da sottolineare, far loro rilevare e riscontrare, ai sensi 2191 del codice civile, “l’assenza delle condizioni richieste dalla legge” per l’attribuzione delle iscrizioni dei codici ATECO di cui si è detto a formazioni societarie non S.T.P., impugnandone comunque, ai sensi dell’art. 2192 del codice civile, gli eventuali provvedimenti di rigetto  presso i Giudici dei Tribunali dal quale dipendono gli Uffici del Registro di appartenenza.

Il tutto al fine di vedere fatta definitivamente chiarezza ed auspicabilmente veder applicata e rispettata quell’indicazione operativa resa  dagli uffici regionali competenti a norma del vigente dettato legislativo e individuante la corretta e legittima classificazione ed annotazione nei pubblici registri del codice ATECO 86.23.00 come indice di classificazione caratterizzante e distintivo in via esclusiva dell’attività odontoiatrica.