Lettera di AdePP ai Ministri Catalfo e Gualtieri

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L’AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati), tenuto conto delle innumerevoli istanze pervenute dai propri associati e stante:

a) la necessità di tutte le Casse di garantire i livelli di sicurezza sanitaria imposti dai recenti provvedimenti;

b) le difficoltà di ordinario svolgimento delle attività da parte delle diverse strutture amministrative degli enti;

c) le note difficoltà di trasferimento e i limiti e restrizioni territoriali che impediscono oggettivamente lo svolgimento delle riunioni e incontri, nonché il semplice raggiungimento della sede lavorativa;

d) l’obbligo di evitare gli assembramenti con la conseguente difficoltà di organizzare le riunioni dei propri organi collegiali, in alcuni casi non potendo oggettivamente, anche per vincoli statutari, ricorrere a strumenti di collegamento a distanza;

e) in linea più generale, il rischio concreto che singoli enti si trovino nell’impossibilità di assicurare la puntuale osservanza dei diversi adempimenti prescritti dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti vigenti;

f) la constatazione che per fare fronte allo stato di emergenza e contribuire adeguatamente e tempestivamente a risolvere le problematiche sollevate dagli iscritti sarebbe necessario derogare alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, ovvero richiedere ai Ministeri vigilanti (che sappiamo impegnati su molteplici fronti) di procedere all’approvazione di eventuali modifiche regolamentari in tempi brevissimi, anche al fine di non generare possibili contenziosi tra gli Enti e gli organismi di controllo, nonché tra l’Ente e i propri iscritti,

evidenzia la necessità che:

– per tutti gli enti associati, il termine di approvazione del Bilancio 2019 e, ove previsto dagli statuti, della Revisione al Bilancio Preventivo 2020, possa avvenire entro il 30 giugno 2020;

– qualora nel periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive modificazioni e integrazioni, vi siano enti associati tenuti al rinnovo degli organi collegiali, sia formalmente riconosciuta la possibilità, all’ente interessato, di sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale prorogatio degli organi, salva la facoltà per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione dell’intero processo elettorale, di votazione e scrutinio;

– per tutti gli enti associati sia possibile sospendere la riscossione della contribuzione, nonché tutti i termini dei procedimenti amministrativi in corso, quantomeno sino alla data di scadenza del termine emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, al fine di favorire un adeguato riconoscimento di contributi assistenziali in favore dei propri iscritti si chiede che:

a) gli interventi di cui all’art 16 del DL 9/2020 siano estesi anche ai professionisti iscritti alle rispettive Casse di Previdenza;

b) comunque, le indennità di carattere assistenziale, eventualmente riconosciute per effetto della emergenza epidemiologica dalle Casse di Previdenza sulla base dei propri regolamenti, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

c) i consigli di amministrazione degli enti associati possano riconoscere interventi assistenziali in favore degli iscritti connessi allo stato di emergenza in essere, anche in deroga ad eventuali limitazioni o requisiti previsti nei rispettivi regolamenti e a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del Dlgs 509/1994, provvedendo alle relative modifiche regolamentari, dandone comunicazione ai Ministeri Vigilanti e fermo restando il limite del rispetto della Riserva Legale di cui all’art.1 c. 4 lett. c) del Dlgs 509/1994, nonché la verifica di sostenibilità prevista dalla normativa vigente;

d) i consigli di amministrazione degli enti associati tenuti al rinnovo degli organi collegiali, possano sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale prorogatio degli organi, salva la facoltà per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione dell’intero processo elettorale, di votazione e scrutinio ovvero adottino modifiche regolamentari per agevolare lo svolgimento dei procedimenti di cui sopra, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del Dlgs 509/1994, dandone comunicazione ai Ministeri vigilanti.

Ringraziando per l’attenzione, si inviano i più cordiali saluti.

                                                                                                   Il Presidente                                                                                                                                        Alberto Oliveti