La Commissione Nazionale Formazione Continua ha approvato l’aggiornamento del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che recepisce tutte le delibere adottate finora

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La nuova versione del Manuale (VEDI ALLEGATO) è entrata in vigore il 25/03/2024. Le modifiche adottate riguardano principalmente:

 1) Bonus Dossier Formativo (DF)

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2023/2025 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza (cfr.par.2.2. Manuale).

2) Formazione Individuale

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate dal Provider. Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le attività di docenza (docente, relatore, tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico (cfr. par. 1.1. Manuale).

Le attività di “formazione individuale” possono consistere in:
  a) Attività di ricerca scientifica (cfr. par. 3.2. Manuale)

1) Pubblicazioni scientifiche: i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
     3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding);
     1 credito (se in posizione non preminente).

2) Studi e ricerche: ricerche e studi clinici sperimentali non su Farmaci, dispositivi medici e attività assistenziale; revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche. Ai professionisti sanitari che partecipano a tali Studi e ricerche vengono riconosciuti:
     5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
    10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
    20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.

3) Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica: i professionisti sanitari che partecipano ai corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del COGEAPS. L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.

    b)  Tutoraggio individuale (cfr. par. 3.3. Manuale)

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.       

   c)  Attività di formazione individuale svolta all’estero (cfr. par. 3.4. Manuale)

Le attività formative svolte all’estero finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale, riconoscono:

  • attività erogata da Enti Esteri di Formazione inseriti nella lista LEEF: 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata dal Provider. Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.
  • attività erogata da Enti Esteri di Formazione non inseriti nella lista LEEF: 50% dei crediti formativi (qualora indicati n. crediti e/o n. ore formative), fino a un massimo di 25 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da Provider. Non possono costituire formazione individuale all’estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

       d)  Attività di Autoformazione (cfr. par. 3.5. Manuale)

    L’attività di autoformazione consiste:

    lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;

attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di Autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Si riconosce 1 credito per ogni ora di autoformazione.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM per attività di formazione individuale, dovrà essere presentata da parte del professionista sanitario accedendo all’area riservata presente nel portale COGEAPS, seguendo la procedura informatica dedicata.