Trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA

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Risposta a interpello n. 218 del 26 aprile 2022 – Trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia (Vedi QUI). 

L’interpello afferisce al caso di un professionista che riceve compensi per prestazioni professionali effettuate precedentemente alla chiusura della propria partita iva (si tratta di un avvocato che, chiusa la partita iva italiana per trasferimento all’estero nel corso del 2021, deve ricevere nel corso del 2022 il pagamento di un a prestazione svolta nel 2014). Specificamente il contribuente chiede se nel caso di specie sia possibile utilizzare l’istituto della “prestazione occasionale”. Preliminarmente l’Agenzia entra nel merito della questione ricordando che “la cessazione dell’attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate” e specificando che, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti.

Sulla stessa linea anche la Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 agosto 2009 n. 232/E, che testualmente disponeva che fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non èdecorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata.

Successivamente l’Agenzia prende in esame il contratto di lavoro autonomo regolato dall’articolo 2222 del Codice Civile, in base al quale si è in presenza di un contratto d’opera quando si ha un’obbligazione a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza che vi sia un vincolo di subordinazione, verso un corrispettivo.

Tali elementi, sottolinea l’Agenzia, devono essere presenti sia che si tratti di lavoro autonomo professionale che di lavoro autonomo occasionale. Rilevando, tuttavia, che i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale.

Per tali ragioni, secondo l’Agenzia, il contribuente dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l’emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell’anno di competenza.

Nel caso di specie – riferendosi a un professionista percettore di reddito da lavoro autonomo – per anno di competenza deve intendersi l’anno in cui il professionista incasserà i compensi.

Andrea Dili
Dottore commercialista