81/08 – Domande e risposte

Condividi su:

In questo articolo le risposte ad alcune FAQ sul D.Lgs. 81/08.

La formazione dei lavoratori deve essere fatta obbligatoriamente?
Si, la formazione ai lavoratori deve essere effettuata obbligatoriamente.
Se ritengo di non voler formare i miei lavoratori, cosa succede?
Per la mancata formazione dei propri lavoratori sono previste, ai sensi art. 55 comma 5, lett c) D.Lgs. n. 81/2008, le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro: arresto da due (2) a quattro (4) mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Ho dei collaboratori che non sono dipendenti, devono fare la formazione?
Si, i collaboratori devono fare formazione. Fanno parte della categoria lavoratori. Per lavoratori (D.Lgs. n. 81/08, Art. 2) si intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione.
Il mio collaboratore lavora in più studi, deve fare formazione?
Il Collaboratore che svolge le stesse mansioni in tutti gli studi e quindi ha gli stessi rischi, deve essere formato, ed e’ sufficiente che lo faccia uno dei datori di lavoro con cui il collaboratore opera. Il collaboratore deve poi dare evidenza della formazione ricevuta a tutti i datori di lavoro.
La mia assistente ha fatto il corso ASO. Deve essere formata?
Dipende dalla data e dai contenuti del corso ASO.

  1. Se il corso ASO è stato fatto prima del 15 Maggio 2008 (data dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008) non e’ valido.
  2. Se il corso ASO è stato fatto nel periodo tra il 15 maggio 2008 al 11 gennaio 2012, se tra i contenuti della formazione erano presenti i seguenti punti:
    • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;

    il corso si ritiene valido. Occorre tuttavia dare evidenza della formazione avvenuta.

La mia assistente sta facendo il corso ASO. Deve essere formata?
Se alla data dell’11 gennaio 2012, il lavoratore era iscritto ad un corso ASO, e il datore di lavoro, può “formalmente e documentalmente” provarlo, il corso si ritiene valido, purché esso venga terminato entro la data dell 11 gennaio 2013. (art 10, “Disposizioni Transitorie”, dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2012)

Quali sono gli organi di vigilanza che fanno le visite ispettive?
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008, gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono le ASL.
Come faccio a dare evidenza che il mio lavoratore sia stato formato?
Occorre esibire documentazione (es.: attestato di avvenuta formazione) che contenga:

  • i riferimenti anagrafici del lavoratore
  • le ore di formazione dedicate ai rischi,
  • la data della formazione.
Se io sono in possesso di attestati di formazione senza riferimenti anagrafici essi sono validi?
No, non sono validi.
Ho una centralinista che svolge solo quella mansione, deve per forza essere formata come rischio alto?
La sanità rientra nel rischio alto per una precisa scelta legislativa. Pertanto si e’ deciso di far frequentare le 16 ore di formazione anche a coloro che entrano solo sporadicamente in contatto con il rischio biologico.