UNA PANORAMICA SULLE RECENTI NOVITÀ FISCALI

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All’inizio del terzo e ultimo trimestre 2019, un riassunto delle novità che hanno caratterizzato il 2019 fino ad oggi, alla luce degli ultimi aggiornamenti.

Fattura Elettronica

  • Per l’anno 2019, la Legge di conversione del DL n. 119/2018 conferma l’esonero (parziale) dalla fatturazione elettronica, degli odontoiatri. 

Gli odontoiatri, in quanto soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria.

A seguito del provvedimento del Garante del 20 dicembre 2018 (prot. N. 9069072) l’utilizzo del sistema della fatturazione elettronica non può essere considerato lecito per gli odontoiatri, a prescindere dall’invio attraverso il sistema della tessera sanitaria, considerato che le fatture relative a prestazioni sanitarie comportano il trattamento dei dati relativi alla salute, di regola non direttamente rilevanti ai fini fiscali.

In merito al ciclo attivo gli odontoiatri dovranno operare sia sul fronte della fatturazione cartacea: fatture emesse ai pazienti, sia quelle inviate al sistema tessera sanitaria sia quelle per le quali il paziente non ha espresso il consenso all’invio;

 sia sul fronte della fatturazione elettronica per tutte le altre fatture non emesse ai pazienti: fatture collaborazioni, fatture vendita cespiti, fatture alla PA ….     

Per il primo semestre 2019 è stata confermata l’inapplicabilità di sanzioni per tardiva emissione a condizione che la fattura sia trasmessa al SDI entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione (per i contribuenti mensili entro il 16 del mese successivo, per i contribuenti trimestrali entro il 16 del secondo mese successivo). Con l’approvazione del Senato, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del Decreto Crescita viene modificato il termine per l’emissione della fattura elettronica previsto dal D.L. 119/2018

Dal 1°luglio 2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dall’effettuazione dell’operazione.

I titolari di partita IVA in regime forfettario, ai sensi dell’articolo 1, comma 909, L 205/2017, beneficiano dell’esonero dalla fatturazione elettronica. I contribuenti in regime forfettario possono comunque sempre decidere di ricevere fatture in formato elettronico comunicando Pec o codice destinatario, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione (assolti anche sottoscrivendo l’accordo con l’Agenzia delle Entrate).

Imposta di bollo su fatture elettroniche 

  • Per le Fatture elettroniche emesse nel 2018 l’imposta di bollo “assolta virtualmente” dovrà essere versata attraverso modello F24 e codice tributo 2501 entro la data del 30 aprile 2019;

Per le Fatture elettroniche emesse nel 2019 l’Agenzia delle Entrate , sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riporta il dato nelle aree riservate dei vari contribuenti (dato che si consiglia comunque di controllare); il pagamento del bollo potrà avvenire mediante addebito sul Conto Corrente bancario o postale mediante il servizio presente nell’area riservata o alternativamente  mediante il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate stessa (per codici tributi vedasi risoluzione Agenzia delle Entrate n.42/E allegata). La scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 è scaduta il 23 aprile p.v, cadendo il 20 aprile (data di effettiva scadenza) di sabato.

Al termine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate, avrà l’onere di rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate con il sistema di Interscambio. Occorrerà però consultare la propria area riservata: scadenza 20 mese successivo al trimestre.

Acquisti di carburante 

  • Con il DL 79/2018, pubblicato il 28 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, è stato rinviato  al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Dal 1°gennaio 2019 la fatturazione elettronica sostituirà la scheda carburante; già dal 1°luglio 2018 la deducibilità del costo di acquisto dei carburanti per autotrazione e la detraibilità dell’IVA erano condizionati dalla tracciabilità del pagamento (carte di credito, carte di debito, netting, altre carte di pagamento, bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente).

I soggetti passivi IVA dovranno comunicare i propri dati anagrafici e fiscali presso gli impianti di distribuzione, munendosi del QR-code si consentirà alla controparte di acquisire direttamente tutti i dati necessari per il ricevimento della fattura elettronica.  

Tra le diverse modalità di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione troviamo il “netting”, contratto di somministrazione di prodotti petroliferi stipulato tra il gestore e la propria compagnia petrolifera. tale somministrazione è effettuata dal gestore direttamente all’utente che utilizza, per pagamento apposite carte aziendali fedeltà. Il contratto di netting non esclude la coesistenza di più metodi di pagamento per il rifornimento di carburante. 

Regime forfettario e flat-tax

  • La Legge di Bilancio 2019, approvata in data 30 dicembre 2018, ha delineato un nuovo ambito di applicazione del regime forfettario introducendo l’applicazione di due regimi fiscali

Regime forfettario operativo dal 1°gennaio 2019 riservato ai contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di euro 65.000 di compensi /ricavi: imposta sostitutiva proporzionale del 15% ridotta al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività. 

Regime analitico operativo dal 1°gennaio 2020 riservato ai contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito compensi/ricavi superiori ad euro 65.000, ma inferiori ad euro 100.000: imposta sostitutiva proporzionale del 20%.  

Con la Legge di bilancio vengono aboliti i tetti per l’accesso al regime forfettario riguardanti le spese del personale, i beni strumentali ed il reddito di lavoro dipendente così come viene prevista per gli stessi una deroga alla fatturazione elettronica.

Comunicazione telematica incassi in nome e per conto

  • Entro il 30 aprile 2019 le strutture sanitarie private (STUDI MEDICI-ODONTOIATRICI INDIVIDUALI E STRUTTURE ORGANIZZATE SOTTOFORMA DI SOCIETA’ O STUDI ASSOCIATI) dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione telematica con l’ammontare dei compensi riscossi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, in nome e per conto dei professionisti che operano presso le loro strutture e per i quali hanno instaurato il sistema degli Incassi in nome per conto. Nello specifico, sono tenuti all’adempimento gli operatori (medici –odontoiatri e strutture sanitarie private) operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari, che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche. In questi casi il medico ospitante emette fattura al medico ospitato per l’utilizzo dei locali, il medico ospitato emette direttamente fattura al paziente ma tale fattura viene incassata dalla struttura ospitante (che la registra su apposito registro fiscale) che poi riversa al medico ospitato l’incasso medesimo. 

Sono pertanto esclusi tutti i rapporti di collaborazione per cui gli studi odontoiatrici emettono fattura ai propri pazienti per prestazioni rese da collaboratori che a loro volta emettono fattura allo studio odontoiatrico per prestazioni odontoiatriche eseguite.

Opzione per conservazione fatture elettroniche 

  • Dal 1°gennaio 2019 al 3 maggio 2019, momento in cui sarà possibile esprimere l’opzione per la conservazione e per il successivo periodo di 60 giorni previsto per consentire ai titolari di partita IVA (nonché ai condomini ed agli enti non commerciali) che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità delle fatture emesse/ricevute, l’Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione. A seguito del provvedimento del garante per la privacy n. 511 del 20 dicembre 2018, che ha considerato i dati contenuti nella fattura troppo sensibili in un contesto di protezione dei dati non garantito in misura adeguata, senza l’opzione da parte del contribuente lo SDI dovrà cancellare le informazioni. Se la fattura conservata è priva di questo dato si può affermare che il contribuente ha soddisfatto l’obbligo di conservazione elettronica di tutta la fattura? La copia della fattura deve essere identica a quella che è stata trasmessa al cliente, per la finalità del documento, che non è quella fiscale ma commerciale, contabile e finanziaria; in caso contrario i contribuenti   rischiano di essere inconsapevolmente inadempienti a meno che abbiano chiesto la conservazione al proprio provider.

Tenuto conto di quanto previsto dal provvedimento del garante sopra richiamato solo nel caso in cui il contribuente, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, abbia espresso l’opzione, l’Agenzia rende disponibile ai fini della consultazione e acquisizione l’intero file delle fatture elettroniche e di conseguenza ne effettua la memorizzazione.  I file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte SDI.

  • Prolungamento del termine per richiedere consultazione online fattura elettronica 

Con provvedimento n. 164664/2019 del 31 maggio 2019 vengono prorogati i termini per l’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

Con il provvedimento del 29 aprile 2019 era stato introdotto un servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate, di consultazione ed acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Il termine per trasmettere l’adesione a tale servizio era stato fissato dal 31 maggio 2019 al 2 settembre 2019; con il provvedimento del 31 maggio 2019 il termine per trasmettere l’adesione viene posticipato e fissato dal 1°luglio 2019 al 31 ottobre 2019.

Il nuovo provvedimento ha altresì previsto che le fatture elettroniche memorizzate nell’area personale dell’Agenzia delle Entrate siano eliminate entro 60 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione delle stesse al sistema di interscambio, mentre il termine precedente era entro 30 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione delle stesse al sistema di interscambio.

Durante il periodo compreso tra il 29 aprile 2019 ed il 31 ottobre 2019, detto periodo transitorio, i soggetti passivi IVA ed i loro delegati possono accedere al servizio di consultazione ed acquisizione tramite il portale “fatture e corrispettivi”. nel caso in cui il contribuente non aderisca al servizio entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate eliminerà dalla propria area riservata le fatture memorizzate nel periodo transitorio, entro il 31 dicembre 2019. 

È opportuno evidenziare che il servizio di consultazione ed acquisizione online delle fatture elettroniche non deve essere confuso con il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche, messo a disposizione dall’amministrazione finanziaria, per il quale restano valide le vecchie regole.

Pace fiscale 

  • Rottamazione –ter cartelle esattoriali 2019 notificate dal 2010 al 2017: sarà possibile pagare i propri debiti al netto di sanzioni e interessi di mora. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure dilazionato fino a 18 rate, le prime due di importo pari al 10% del totale dovuto devono essere versate rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2019, le altre tutte di pari importo, devono essere versate a partire dal 2020 entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Nel caso di opzione per il pagamento rateale il tasso di interesse applicato sarà del 2%. In caso di ritardo nel pagamento il contribuente avrà cinque giorni per mettersi in regola. Potranno usufruire della rottamazione – ter anche coloro che hanno aderito alla rottamazione- bis ed hanno versato almeno una rata. La scadenza per fare domanda è fissata al 30 aprile 2019.

Si riaprono i termini sino al 31 luglio 2019: le cartelle agevolabili non mutano così come non cambia l’agevolazione che consiste nel pagamento delle sole imposte con esclusione di sanzioni ed interessi. Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o dilazionato in 17 rate, la prima scadente il 30 novembre 2019. La prima rata sarà pari al 20% dell’importo dovuto ai fini dell’adesione alla sanatoria 

Definizione agevolata delle liti pendenti: con la pace fiscale delle controversie tributarie contro l’Agenzia delle Entrate sarà possibile chiudere i contenziosi pendenti pagando una somma pari al valore della controversia, ridotto in caso di soccombenza in giudizio del Fisco (con il pagamento del 40% del suo valore in caso di soccombenza del fisco in primo grado; con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza del fisco in secondo grado). In caso di giudizio pendente in primo grado la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del suo valore. Le liti pendenti in Cassazione possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.

Condono cartelle fino ad euro 1.000,00 affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010: prevede lo stralcio totale di tutte le cartelle di importo non superiore a 1.000 euro, con cancellazione automatica del debito da parte dello stato entro il 31 dicembre 2018.

Dichiarazione integrativa speciale: cancellazione della integrativa speciale (condono) che avrebbe concesso concessa la possibilità, per chi aveva regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi, di presentare una dichiarazione integrativa per far emergere fino al 30% dei redditi dichiarati nell’anno precedente entro il limite di 100.000 euro per anno (2013-2017) pagando un’imposta fissa del 20%.

Sanatoria irregolarità formali: trattasi di una sanatoria su errori ed omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sui controlli dell’amministrazione, sul calcolo dell’imposta e sul pagamento del tributo. Le irregolarità formali commesse sino al 24 ottobre 2018 potranno essere regolarizzate con il versamento di un importo pari ad euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta; il pagamento dovrà essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020. Non rientrano nella regolarizzazione le irregolarità relative alla voluntary disclosure.

Esterometro

  • Entro il 30/04/2019 deve essere inviato l’esterometro relativo alle operazioni registrate nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019. A regime la scadenza è mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione, per le fatture emesse, ed alla data di ricezione per quelle ricevute.  All’interno della comunicazione devono essere inserite tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, comprese quelle verso privati, ossia verso soggetti non titolari di un codice di identificazione, ancorché l’operazione non risulti territorialmente rilevante in Italia. “i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato”.
  • Risposta a interpello n. 327/2019 del 1°agosto 2019

art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n212 – prestazioni sanitarie verso soggetti non residenti – divieto di invio dati all’esterometro

Sancito per l’anno 2019 Il divieto di trasmissione dei dati personali sanitari allo SDI (fattura elettronica a privati) da tutti gli operatori sanitari a tutte le prestazioni sanitarie rese ai cittadini italiani, con la risposta sopra citata, pubblicata ieri si estende tale divieto alle spese sanitarie sostenute in Italia da persone fisiche non residenti o non stabilite nel territorio dello stato per le quali non è previsto l’invio allo SDI ma l’obbligo di trasmissione dell’Esterometro.

Essendo le informazioni da comunicare con l’esterometro simili a quelle da comunicare con il SDI, a tutela della privacy, scatta il divieto di invio dell’esterometro per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti. Con Circolare n. 14/E del 17/06/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esonerati dall’esterometro i contribuenti minimi e forfettari.  

Spesometro

  • il 30/04/2019, con l’introduzione della fattura elettronica dal 01/01/2019, è scaduto l’obbligo dell’invio dello spesometro relativo al secondo semestre anno 2018. Una delle questioni aperte riguarda se inserire o meno nello spesometro i dati che sono stati oggetto della trasmissione al sistema tessera sanitaria. In mancanza di un comunicato stampa (l’agenzia si era espressa con comunicato del 12/09/2017 precisando che nella comunicazione dei dati per il primo semestre 2017 era possibile escludere le fatture già trasmesse con il sistema tessera sanitaria) che ribadisca l’esclusione delle fatture già inviate con il sistema TS ed in presenza di un interpello (n.54 del 13/02/2019) che ha fatto un inciso dicendo “…. Per quanto inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al sistema tessera sanitaria” la prudenza ha portato ad inviare anche le fatture già inoltrate con il sistema tessera sanitaria.

 Indici sintetici di affidabilità “Attività degli studi odontoiatrici” AK21U

  • L’art. 7 bis del D.L. 193/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento gli ISA – Indicatori Sintetici di Affidabilità – nuovo strumento di compliance tra contribuenti e Pubblica Amministrazione che già in relazione all’esercizio 2018 (unico 2019) sostituiranno gli Studi di Settore, passando da una logica “accertativa” ad una logica “premiale”.

 Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi degli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale, esprimendo su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Il contribuente può verificare in fase di dichiarazione il proprio grado di affidabilità in base al posizionamento; Il 10 corrisponde al punteggio di massima premialità.

In data 13/05/2019 è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 126200/2019 con le regole di applicazione degli Indici Sintetici di affidabilità 

Premialità: Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi:

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2019;
  2. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  3. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  4. esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  5. anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’IVA.

Premialità: Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi:

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2019;
  2. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  3. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  4. esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  5. anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’IVA.

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  1. dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl n. 138/2011;
  2. dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

La sufficienza Isa non basterà a scongiurare l’inserimento nelle liste selettive ai fini di un eventuale controllo da parte Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate al comma 6.1 stabilisce che per l’Agenzia delle Entrate i livelli minimi di affidabilità vanno individuati per punteggi minori o uguali a 6, ma il punteggio da solo non basta per essere automaticamente inseriti nelle liste selettive. 

I dati emergenti dagli Isa verranno utilizzati unitamente a quelli che si ricavano dalle altre informazioni presenti nella sezione dell’anagrafe tributaria (art. 7, comma6, del DPR 29/09/1973 n.605) e solo se congiuntamente i dati faranno emergere indizi di presunta evasione allora il contribuente rischierà di essere inserito nella «lista nera» del fisco con notevoli possibilità di essere sorteggiato al fine dei controlli.

In sintesi, con questo software operativo si calcola l’ISA del singolo contribuente al fine di verificare il punteggio acquisito; il risultato è la media matematica degli indicatori che lo determinano.

 Il Ministro Giovanni Tria ha negato la possibilità di un’applicazione sperimentale degli Isa per l’esercizio 2018 (unico 2019) che partono subito a regime.

Proroga per versamenti imposte derivanti dall’unico 2019

Con l’approvazione del Decreto Crescita avvenuto in senato in data 27 giugno 2019, si spostano dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019 i versamenti scaturenti dall’unico 2019 per i contribuenti interessati ai nuovi indici sintetici di affidabilità e collegati, minimi e forfettari. 

La proroga si applica anche ai contribuenti che partecipano a società, associazioni ed imprese ai sensi degli artt. 5, 115, e 116 del TUIR 917/1986. Possono usufruire della proroga i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, solo se determinano il reddito per trasparenza.

Il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 potrà essere effettuato anche entro i successivi 30 giorni, pagando la maggiorazione dello 0,40%. Resta ferma al 2 dicembre 2019 la scadenza per il pagamento del secondo acconto IRPEF-IRES-IRAP.

Nuove scadenze titolari di partita IVA soggetti alla proroga:

  • Prima rata 30/09/2019
  • Seconda rata 16/10/2019
  • Terza rata 18/11/2019

Naturalmente c’è la possibilità di non avvalersi della proroga, rinunciando al differimento proseguendo con il piano di rateizzazione:

  • Prima rata 01/07/2019
  • Seconda rata 16/07/2019
  • Terza rata 20/08/2019
  • Quarta rata 16/09/2019
  • Quinta rata 16/10/2019
  • Sesta rata 18/11/2019

Allungandosi i tempi per il versamento delle imposte si allungano anche i tempi anche per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP dal 30 settembre 2019 al 30 novembre 2019.

Super Ammortamento Decreto crescita 

  • Con il Decreto Legge Crescita, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 aprile 2019, torna il super-ammortamento del 30% per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi effettuati da parte di imprese e professionisti dal 1°aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con un tetto di spesa massima pari a 2,5 milioni. 

L’agevolazione è valida fino al 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti accettato il relativo ordine dal venditore e siano stati eseguiti acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’agevolazione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione sia maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione spetta sia per i beni acquistati in proprietà sia per i beni acquistati in leasing.

La nuova disposizione esclude dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 comma 1 del Tuir; restano altresì esclusi dal super-ammortamento i beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% oltre gli acquisti di fabbricati e costruzioni.

Il super- ammortamento non produrrà effetti sui valori stabiliti per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità.