Legge pubblicità, i primi bilanci di CAO

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Si sta avviando a conclusione il primo trimestre dall’entrata in vigore dell’emendamento alla Legge Bersani, a firma dell’On. Rossana Boldi, in tema di pubblicità sanitaria. Si tratta dell’epilogo di un impegnativo confronto con la politica promosso unitariamente da CAO, ANDI e AIO con Fondazione ENPAM.

Attraverso il commento del Presidente CAO Raffaele Iandolo si registrano le prime sensazioni di cambiamento. “Sono quasi completamente sparite le pubblicità più aggressive e selvagge o, quantomeno, sono state riformulate secondo parametri più aderenti alla nuova normativa. La precedente tendenza generale di utilizzare messaggi suggestionali, volti a indurre il cittadino a “comprare” inconsapevolmente, come se si trattasse di un prodotto e non si stesse parlando della sua salute, viene progressivamente sostituita con messaggi di informazione, tali da renderlo più consapevole e cosciente.

La linea di confine tra i due concetti, informazione e promozione, può diventare molto sottile e per questo si auspica che, con la pubblicazione delle linee guida, si possa fare maggiore chiarezza. Resta determinante il mutamento di clima che si è venuto a creare dopo il varo di queste nuove modifiche di legge.”

Tra le voci che si sono levate dopo l’entrata in vigore dell’emendamento Boldi, anche quelle di chi giudica le norme troppo restrittive, limitando in modo eccessivo sia l’ambito della comunicazione che l’attività dei Direttori Sanitari.

È un falso problema. Si è preclusa la comunicazione di messaggi suggestionali basati su prezzi e offerte, come è giusto che sia quando parliamo di salute. Altrettanto per i Direttori Sanitari per i quali il legislatore ha inteso una moralizzazione e una valorizzazione del loro lavoro. I principi cardine sono la tutela del paziente e la verifica del corretto esercizio che, essendo di competenza degli Ordini territoriali, non sarebbe possibile laddove l’attività del Direttore Sanitario fosse lontana dal suo distretto di iscrizione. Così come sarebbe poco immaginabile un corretto impegno e la necessaria presenza del medesimo Direttore Sanitario in più studi.

Tra i compiti dell’Ordine va considerato anche il suo ruolo preventivo, che si esplicita mettendosi a disposizione per richieste di valutazione da parte di un professionista sulla correttezza della pubblicità che ha in animo di fare. Si tratta di un parere non vincolante, ma che può essere molto utile per evitare sanzioni successive. La richiesta di un parere vincolante sarebbe al momento eccessivamente oneroso e impegnativo da gestire.

L’approccio deve comunque essere inteso come orientato verso un Ordine “amico”, sia del dentista che del paziente.

Resta indubbio che, in caso di segnalazioni su pubblicità scorrette, l’Ordine può avviare un procedimento disciplinare, mentre l’Autorità Garante potrà prevedere le relative sanzioni, anche in caso di soggetti non iscritti all’Ordine. Poiché si parla di informazione sanitaria e non di pubblicità commerciale, è stata individuata, come autority di controllo, l’Agicom, garante per la comunicazione, anziché Agcm, garante per la concorrenza e il mercato.

La normativa italiana va verso un’ulteriore armonizzazione con quella europea, tenendo conto delle diverse situazioni e inquadramenti che la professione odontoiatrica assume nelle altre nazioni.